Oggi vi parlo di un documento molto importante inserito nella pubblicazione “I doveri del giornalista” e fondamentale per quanto riguarda la deontologia professionale. Dopo avere pubblicato tempo fa il decalogo del giornalista sportivo, oggi ho deciso di pubblicare questo, essendo in stretta correlazione col mio attuale nuovo lavoro al Cus Pisa.
CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA DEGLI UFFICI STAMPA
Approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 25 marzo 2010
Si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall’attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità. Anche la figura del “portavoce”, diffusa soprattutto in politica e negli organismi elettivi, non rientra nel campo della informazione giornalistica e non è quindi compresa nella definizione di Ufficio Stampa. Tutto ciò è indipendente dall’eventualità che chi esercita anche funzioni non giornalistiche per conto di una azienda pubblica o privata o di un ente faccia parte, ad altro titolo, dell’Ordine dei giornalisti.L’Ufficio Stampa è la struttura primaria dell’informazione giornalistica verso l’esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all’Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell’Ordine stesso. Detti documenti comprendono la “Carta di Treviso” e il “Codice relativo al trattamento dei dati personali”, norme che trovano riferimento in leggi dello Stato. L’Ufficio Stampa è altresì vincolato a rispettare tutti gli altri documenti adottati dall’Ordine in materia deontologica tra cui la “Carta dei doveri dell’informazione economica”, la “Carta di Perugia” su informazione e malattia, la “Carta di Roma” per l’informazione sui migranti, le norme raccolte nel “Decalogo del giornalismo sportivo” e quelle dedicate a “Informazione e pubblicità” e “Informazione e sondaggi”.
Il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare.
In ogni caso, sia nelle strutture pubbliche che nel privato, il giornalista, in armonia con quanto prescrivono la legge 69/1963 istitutiva dell’ordine professionale, i codici deontologici, e – per gli enti pubblici – la legge 150/2000, è tenuto, pur in un normale ambito di collaborazione, a separare nettamente il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione.
Il giornalista di Ufficio Stampa accetta indicazioni e direttive soltanto dai soggetti che nell’ambito dell’ente, organizzazione o azienda hanno titolo esplicito per fornirgliele, purché naturalmente le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, alle carte deontologiche, al Contratto di lavoro.
Il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.
Il giornalista direttore responsabile di house organ, newsletter o altri mezzi di informazione aziendale, purché si tratti di testate registrate, esercita i diritti e doveri della firma. Ciò comporta l’adozione di scelte relative alla correttezza dei contenuti di cui risponde, oltre che in sede civile e penale, anche all’Ordine dei giornalisti.
Il giornalista deve operare nella consapevolezza che la propria responsabilità verso i cittadini non può essere condizionata o limitata da alcuna ragione particolare o di parte, o dall’interesse economico. In tal senso ha l’obbligo di difendere la propria autonomia e credibilità professionale secondo i principi di responsabilità e veridicità fissati nella legge istitutiva dell’Ordine.
In particolare nelle istituzioni pubbliche di tipo assembleare, tanto più se queste usufruiscano dell’attività di ufficio stampa in associazione, il giornalista opera nel pieno rispetto della dialettica tra le forze politiche e tra soggetti istituzionali diversi, riportando le posizioni in modo corretto e completo, senza censure né forzature e provvedendo tempestivamente a rettificare eventuali errori o inesattezze.
Secondo quanto prescrive la Carta dei doveri, il giornalista che opera in un Ufficio Stampa non può fornire né ricevere doni o favori che possano limitare l’autonomia e la credibilità professionale.
Il giornalista degli Uffici stampa non può assumere, nell’arco di vigenza del rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione.
La violazione di queste regole comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari previsti dalla legge istitutiva dell’Ordine.
Documento importantissimo, grazie di averlo condiviso. Ora si capiscono tante cose
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